Bonus eccellenze – legge 30 dicembre 2018 n. 145

La legge di bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145, prevede l’istituzione di una misura finalizzata a facilitare l’inserimento lavorativo dei laureati eccellenti in uscita da percorsi universitari magistrali o dottorati di ricerca. Destinatari della misura sono i datori di lavoro che, nel periodo dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono giovani in possesso di laurea magistrale o di un dottorato di ricerca che abbiano conseguito la laurea o il dottorato con la massima votazione entro la durata legale del corso di studi.
Ai datori di lavoro privati è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo
di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
Requisiti dei lavoratori:

  • laurea magistrale, conseguita, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
  • dottorato di ricerca, conseguito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
Soggetti beneficiari
L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati, di conseguenza spetta anche ai soggetti che non rivestono la natura di impresa con esclusione della pubblica amministrazione. Il beneficio, in dettaglio, è previsto a favore dei datori di lavoro privati che effettuano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 assunzioni a tempo indeterminato ovvero nel caso di trasformazione, nel medesimo periodo, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. La misura dell’incentivo è pari allo sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il limite massimo di 8 mila euro per ogni assunzione effettuata. La durata è di dodici mesi a decorrere dalla data di assunzione, che comunque deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2019. Lo sgravio spetta per i contratti di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale. In questa ipotesi, il massimale annuo di 8 mila euro deve essere proporzionalmente ridotto.
L’agevolazione si applica anche agli accordi di trasformazione di rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato intervenuti sempre nel corso del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti generali alla data della trasformazione. Tale ipotesi potrà essere utile nel caso di un giovane non ancora in possesso del titolo di studio richiesto al momento di assunzione e che lo avesse conseguito successivamente entro il 30 giugno 2019; in tal caso, la trasformazione potrà per l’appunto consentire di fruire dell’agevolazione.
L’agevolazione non spetta ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nelle stesse unità produttive in cui si intende procedere alle assunzioni o trasformazioni agevolate.
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