• Procura generale della Corte di cassazione – Laureati in Giurisprudenza

Bando di selezione per 14 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di cassazione

Pubblicato il 13/12/2016

Tipo di Laurea: Giurisprudenza

Ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013,  n.  69, convertito  dalla  legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è indetta la procedura  per  la selezione di 14 tirocinanti da immettere  presso  la  Procura generale  della  Corte  di cassazione  per  il periodo 16/01/2017-16/07/2018.

1.   Requisiti di partecipazione

La formazione è riservata ai laureati in giurisprudenza che, all’esito di un corso di laurea almeno quadriennale:

  • siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, secondo comma, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1942, n. 12 (ovvero non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione);
  • abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
  • non abbiano compiuto i trenta anni di età;

Qualora le domande di accesso superino i posti disponibili, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media dei punteggi degli esami, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.

A parità dei requisiti sopraindicati, costituirà titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche.

Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione al servizio civile o penale, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell’ ufficio.

2.   Modalità di partecipazione al periodo formativo ed obblighi ad essi collegati.

Il periodo di formazione teorico – pratica presso la Procura generale avrà la durata complessiva di diciotto mesi; gli ammessi avranno accesso ai fascicoli processuali e parteciperanno alle udienze. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d’interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgano eventualmente tirocinio.

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato  o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell’Amministrazione.

Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore generale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine ed il prestigio dell’ordine giudiziario e della stessa Procura generale ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all’Ufficio dove si svolge il tirocinio formativo.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione e con l’assidua presenza che è necessaria per un proficuo periodo di formazione presso la Procura generale.

Durante il tirocinio presso la Procura generale gli ammessi non potranno esercitare il tirocinio per l’accesso alla professione forense presso la Corte di cassazione.

L’attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del magistrato formatore designato, cui saranno affidati gli ammessi al tirocinio; questi ultimi saranno tenuti al rispetto delle direttive dagli stessi indicate e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.

Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato deve segnalare al magistrato formatore gli eventuali procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.

I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati  e  organizzati  dalla Struttura  Territoriale  della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Cassazione. Avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica presso la Corte ed al sistema informatico italgiureweb, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio.

3.  Esito del procedimento formativo

Al  termine  del  periodo  formativo  il  magistrato  formatore  redige una relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al Procuratore generale, che rilascia un attestato del positivo svolgimento.

L’esito positivo del tirocinio comporta le facoltà e preferenze previste dall’art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. dalla legge n. 98/2013; esso infatti:

  1. costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario;
  2. è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;
  3. è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali;
  4. costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
  5. costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello
  6. costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello

4.   Modalità di presentazione  della domanda

Al fine di essere valutati per l’ammissione al tirocinio formativo, gli interessati dovranno compilare in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, la domanda allegata e presentarla entro il 30.12.2016, ore 14,00 presso l’Ufficio del Segretariato Generale della Procura generale sito all’interno del palazzo della Corte    di    Cassazione, in piazza Cavour Roma,   unitamente   alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, anche a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ad una  copia sottoscritta del documento d’identità.

La domanda può essere presentata nel termine suddetto personalmente presso il Segretariato generale ovvero inviata m copia scannerizzata e sottoscritta dall’interessato  a  mezzo  mail  all’indirizzo segretariatogenerale.pg.cassazione@giustizia.it.

Gli interessati potranno allegare alla domanda una breve nota esplicativa delle motivazioni a sostegno della domanda (non oltre una cartella).

Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà redatta la graduatoria  degli  ammessi  che,  assieme  all’avviso  della  data  di  inizio   del tirocinio, verrà pubblicata mediante inserimento nel  sito  INTERNET  della Procura generale (www .procuracassazione.it) entro il 10/01/2017.  Gli  ammessi che non si presenteranno nei termini stabiliti saranno sostituiti per scorrimento  della  graduatoria  dagli  altri  candidati idonei.

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